Pubblicata nella G.U. 8 marzo 96, n. 58
Indici delle leggi
Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
dell’usura
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1999
Art. 1.
(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)
1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro
del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
(Limitazione temporale e territoriale)
1. L’elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato
successivamente al 1o gennaio 1990.
Art. 3.
(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)
1. L’elargizione è concessa agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero
lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in
conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche
successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di
situazioni di intimidazione anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per
circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purchè non siano emersi
elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le
indagini preliminari, l’elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il
proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all’elargizione prosegue comunque
nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il
pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
Art. 4.
(Condizioni dell’elargizione)
1. L’elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve
permanere dopo la presentazione della domanda di cui all’articolo 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’articolo 12
del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell’evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al
relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni
o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965,
salvi gli effetti della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le
richieste estorsive siano stati riferiti all’autorità giudiziaria con l’esposizione di tutti i particolari dei quali si
abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce
all’autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti
e per l’individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il
danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive)
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l’elargizione può essere concessa anche in relazione ai
danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.
Art. 6.
(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà)
1. L’elargizione, sussistendo le condizioni di cui all’articolo 4, è concessa anche agli appartenenti ad
associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da
attività estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti
commessi al fine di costringerli a recedere dall’associazione o dall’organizzazione o a cessare l’attività
svolta nell’ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;
b) subiscono quali esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività
esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche
ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all’associazione o all’organizzazione.
Art. 7.
(Elargizione ad altri soggetti)
1. L’elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in
conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni
mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l’esercente l’attività.
3. Ai fini della quantificazione dell’elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello
derivante da lesioni personali.
Art. 8.
(Elargizione ai superstiti)
1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita,
l’elargizione è concessa, nell’ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in
un’attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni
precedenti l’evento a carico della persona.
2. Fermo restando l’ordine indicato nel comma 1, nell’ambito delle categorie previste dalle lettere a), b)
e c), l’elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni
legittime stabilite dal codice civile.
3. L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
Art. 9.
(Ammontare dell’elargizione)
1. L’elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall’articolo 18, in misura
dell’intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per
eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l’importo complessivo
dell’elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L’elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l’elargizione, l’esenzione
dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 10.
(Criteri di liquidazione)
1. L’ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno,
salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale,
sulla base del mancato guadagno inerente all’attività esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo
apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell’avviamento
commerciale.
Art. 11.
(Limiti all’elargizione nel caso di lesioni personali o di morte)
1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l’elargizione è concessa per la sola parte che
eccede l’ammontare degli emolumenti ricevuti dall’interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione
della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 12.
(Copertura assicurativa)
1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l’elargizione è concessa per la
sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall’assicuratore.
Art. 13.
(Modalità e termini per la domanda)
1. L’elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall’interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio
nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate
nel Consiglio nazionale dell’ economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata
da uno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con
il consenso dell’interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati
da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le
condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza
che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue a delitto
commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale
l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo
di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per
assicurare la riservatezza dell’identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell’evento lesivo o delle
richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico
ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato
per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da
acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura
penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.
Art. 14.
(Concessione dell’elargizione)
1. La concessione dell’elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all’articolo 19. La deliberazione
deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei
singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell’ammontare del danno patrimoniale,
dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì
l’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell’interno può promuovere, con richiesta
motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.
Art. 15.
(Corresponsione e destinazione dell’elargizione)
1. L’elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte
dell’interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate
ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione
del contributo in unica soluzione o dell’ultimo rateo.
Art. 16.
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